Ordinanza n. 161 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 161

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"); 11- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ("Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione"), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6 ("Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432"); 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 ("Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato"), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Romagnoli Emilio contro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed altri, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da un professore universitario ordinario di ruolo (pervenuto alla classe finale di stipendio anteriormente alla entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) e diretto all'annullamento di un provvedimento di recupero di somme indebitamente erogate nonché alla contestuale applicazione del trattamento economico spettante ai dirigenti generali dello Stato di livello A, anche nella ipotesi della opzione del docente per il rapporto di lavoro a tempo definito, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 10 giugno 1987 (pervenuta a questa Corte il 5 novembre 1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (e così, implicitamente, anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga" (art. 10 - recte art. 25, comma 10 - del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge 22 marzo 1984, n. 29; art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72; in parte qua);

che, ad avviso del giudice rimettente, il complesso delle norme impugnate - essendosi discostato dal principio dell'"equiparazione" fra le due categorie di impiegati pubblici, affermato da questa Corte nella sentenza n. 219 del 1975, e non assicurando più ai professori universitari di ruolo, che avevano già raggiunto il trattamento economico relativo al parametro 825, in caso di opzione per il tempo definito, un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A - determinerebbe la violazione sia del principio della identica potenzialità di sviluppo di carriera e del medesimo tetto retributivo, sia dell'obbligo per il legislatore delegato di mantenere detta equiparazione "senza discriminazione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito";

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né si è costituita la parte privata;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale vengono sollevate sotto il profilo che le norme denunciate non assicurerebbero il mantenimento della equiparazione retributiva (ai dirigenti generali di livello A dello Stato) per quei professori che già l'avessero conseguita al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, ma che, avendo optato per il regime del tempo definito, si erano visti attribuire un diverso trattamento economico, essendosi trasformata la differenza della misura dello stipendio in assegno ad personam riassorbibile per effetto dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché delle successive norme che della prima hanno costituito il naturale sviluppo nel tempo;

che la medesima questione, proposta in riferimento al solo art. 76 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 1019 del 1988);

che le stesse argomentazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza consentono di dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni ora sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati;

che, difatti, come è già stato ricordato, la legge delega n. 28 del 1980 aveva espressamente previsto che la disciplina di attuazione, ai fini della conservazione del diritto alla equiparazione, dovesse tener conto della differenziazione determinata dalla diversità del regime di impegno di servizio prescelto (a tempo pieno o a tempo definito);

che è, quindi, proprio la diversità del rapporto di servizio che giustifica il differente trattamento economico, senza che ciò configuri alcuna violazione né del principio di eguaglianza, né del principio dell'equa retribuzione, rapportandosi questa appunto all'impegno lavorativo prestato, né, per le stesse ragioni, del principio del buon andamento;

che, peraltro, come già osservato dalla Corte nella richiamata sentenza, l'interpretazione della norma (art. 36, ottavo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980) "conforme alla ratio cui essa si ispira e che è quella di diversificare le modalità di equiparazione in senso più favorevole per coloro che scelgano il tempo pieno", impone che "colui, il quale.. .. .. già godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, scelga dopo un periodo di impegno a tempo definito.. .. .., il regime del tempo pieno, acquista (o riacquista) il diritto all'equiparazione completa.. .. .. alla pari di tutti gli altri docenti che prestino servizio in tale regime";

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle "relative leggi di proroga", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.